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Comunione e Condominio

La Comproprietà delle Parti Comuni nei Condomini

Per comunione si intende: "Il regime normale e generale che presuppone la mera contitolarità di uno o più beni spettanti congiuntamente a più persone" (articolo 1100 codice civile).

Anche nel condominio i beni e gli impianti di proprietà comune spettano congiuntamente a più persone, a titolo di comproprietà. Le proprietà comuni, per necessità pratiche, sono al servizio delle singole proprietà.

Nel condominio, per alcune parti comuni, lo stato di comunione è per norma forzato e permanente e dà luogo ad un'organizzazione e a una gestione delle parti comuni che non si possono dividere in quanto sono vincolate (salvo volontà contraria dei condomini) al servizio del condominio.

Perchè abbia corso il procedimento dello scioglimento del condominio è necessario che l'edificio o il gruppo di edifici: "Si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi".

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In questo caso lo scioglimento del condominio "è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del Codice civile, ed è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione" (articolo 61 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).

Il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese rinunciando al suo diritto, allo stesso modo non può disporre unilateralmente delle parti comuni separatamente dal suo diritto di proprietà sulla singola unità immobiliare. In conclusione non può esserci condominio se i proprietari esclusivi non sono anche proprietari (in comune) delle strutture condominiali (tetto, muri maestri, ecc.).

 

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